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Produzione di energia da fonti rinnovabili (Attività libera – PAS)

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, entrato in vigore il 30 dicembre 2024 ha riorganizzato i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Come indicato all’art. 6 del Decreto per la realizzazione degli interventi sono stati individuati i seguenti regimi amministrativi:

  1. attività libera;
  2. procedura abilitativa semplificata;
  3. autorizzazione unica.

Per avere ulteriori informazioni riguardanti i regimi amministrativi, visionare nella sezione “Ulteriori approfondimenti” i collegamenti:

  • Interventi ammessi in attività libera
  • Interventi ammessi con procedura abilitativa semplificata (PAS)
  • Interventi da realizzare con procedimento autorizzatorio unico

Modulistica

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio);
  • oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni sul controvalore delle aree a servizi (in relazione al tipo ed ubicazione dell’intervento edilizio).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

La PAS decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

L'ufficio responsabile del procedimento è: Ufficio Edilizia
Ultima modifica: 3 Marzo 2025 alle 14:58

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